DaniC., 23/06/2010 23.45:
O magari, banalmente, di educazione.
Certo, se proprio vogliamo vedere la bestemmia come motivo di ban, reputo anche io che sia da ritenere ban per l'offesa alla persona, più che per l'infrazione della legge, che comunque, è ora solo un illecito amministrativo.
Ecco qui la sua brave storiella:
ARTICOLO 724 DEL CODICE PENALE
La prima versione è del 1930..
Comma primo:
«Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o Simboli o le Persone venerate nella religione dello Stato è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila».
Modificata dalla 440 del '95..
«Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila».
E modificata dal Decreto Legislativo n. 507 del '99, che è quella che vige ora
):
«Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità è punito con la sanzione amministrativa da lire centomila a seicentomila».
Convertita in euro..dai 51 ai 309.
E comunque, sempre tornando all'educazione, come è giusto non bestemmiare per rispetto a un credente che può risultarne offeso, allo stesso modo è giusto non offendere. Ed è lì il punto della questione. Non c'è alcuna differenza, e per questo non dovrebbe esserci nessuna differenza nella sanzione.